Ristrutturazioni edilizie

Gentile visitatore, la guida di seguito riportata è stata redatta a cura della Agenzia delle Entrate e potrebbe non essere aggiornata, invitiamo quindi a verificare gli eventuali aggiornamenti clliccando QUI.  

 

ristrutturazioni

AGGIORNAMENTO LEGGE DI STABILITA’ 2015

La legge di stabilità 2015 proroga di un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, l'ecobonus al 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Anche il Bonus Mobili 50% (per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile) su una spesa massima di 10.000 euro è prorogato fino al 31/12/2015.

 

Salta la gradualità della riduzione delle aliquote

Dalla lettura del testo emergono delle novità rispetto alla legislazione vigente, la quale – legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 – prevede che, scaduto il termine del 31 dicembre 2014, l'aliquota incentivante del 65% si abbasserebbe al 50% dal 1° gennaio 2015 per interventi su singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'aliquota scenderebbe al 36% dal 1° gennaio 2016 per interventi su singole unità immobiliari, e dal 1° luglio 2016 per quelli su parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto riguarda invece il bonus 50% per le ristrutturazioni, la legge n. 147/2013 prevede che l'aliquota si abbassi al 40% dal 2015 per tornare al 36% dal 1° gennaio 2016.
Il disegno di legge Stabilità 2015, invece, dispone che, scaduta il 31 dicembre 2015 la proroga delle aliquote del 65% e 50%, dal 1° gennaio 2016 si passa in modo brusco all'aliquota del 36% (in assenza di un'ulteriore proroga).
Nessuna riduzione graduale delle aliquote dunque, gradualità che è invece prevista nella legislazione vigente.
Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga dell'ecobonus 65% sarà quindi solo di sei mesi, e sono pertanto eliminati i sei mesi di aliquota al 50% (quelli dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016).

 

Interventi antisismici, no proroga del Bonus 65%

Per gli interventi antisismici degli edifici in zone 1 e 2 di pericolosità sismica, non è prevista alcuna proroga dell'aliquota 65%: dal 1° gennaio 2015 si abbasserà al 50% per poi scendere al 36% dal 2016.

 

Raddoppia dal 4 all'8% la ritenuta sui bonifici

Un'altra importante novità prevista nella bozza della legge di stabilità 2015 è l'innalzamento, dal 4% all'8% a partire dal 1° gennaio 2015, della ritenuta d'acconto sui bonifici pagati dal proprietario dell'immobile alle imprese che hanno realizzato i lavori agevolati con le detrazioni del 65% e del 50%.

 

Risparmio energetico

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risparmioenergetico

 

AGGIORNAMENTO LEGGE DI STABILITA’ 2015

La legge di stabilità 2015 proroga di un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, l'ecobonus al 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Anche il Bonus Mobili 50% (per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile) su una spesa massima di 10.000 euro è prorogato fino al 31/12/2015.

 

Salta la gradualità della riduzione delle aliquote

Dalla lettura del testo emergono delle novità rispetto alla legislazione vigente, la quale – legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 – prevede che, scaduto il termine del 31 dicembre 2014, l'aliquota incentivante del 65% si abbasserebbe al 50% dal 1° gennaio 2015 per interventi su singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'aliquota scenderebbe al 36% dal 1° gennaio 2016 per interventi su singole unità immobiliari, e dal 1° luglio 2016 per quelli su parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto riguarda invece il bonus 50% per le ristrutturazioni, la legge n. 147/2013 prevede che l'aliquota si abbassi al 40% dal 2015 per tornare al 36% dal 1° gennaio 2016.
Il disegno di legge Stabilità 2015, invece, dispone che, scaduta il 31 dicembre 2015 la proroga delle aliquote del 65% e 50%, dal 1° gennaio 2016 si passa in modo brusco all'aliquota del 36% (in assenza di un'ulteriore proroga).
Nessuna riduzione graduale delle aliquote dunque, gradualità che è invece prevista nella legislazione vigente.
Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga dell'ecobonus 65% sarà quindi solo di sei mesi, e sono pertanto eliminati i sei mesi di aliquota al 50% (quelli dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016).

 

Interventi antisismici, no proroga del Bonus 65%

Per gli interventi antisismici degli edifici in zone 1 e 2 di pericolosità sismica, non è prevista alcuna proroga dell'aliquota 65%: dal 1° gennaio 2015 si abbasserà al 50% per poi scendere al 36% dal 2016.

 

Raddoppia dal 4 all'8% la ritenuta sui bonifici

Un'altra importante novità prevista nella bozza della legge di stabilità 2015 è l'innalzamento, dal 4% all'8% a partire dal 1° gennaio 2015, della ritenuta d'acconto sui bonifici pagati dal proprietario dell'immobile alle imprese che hanno realizzato i lavori agevolati con le detrazioni del 65% e del 50%.

 

Bonus Mobili

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bonusmobili

 

AGGIORNAMENTO LEGGE DI STABILITA’ 2015

La legge di stabilità 2015 proroga di un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, l'ecobonus al 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Anche il Bonus Mobili 50% (per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile) su una spesa massima di 10.000 euro è prorogato fino al 31/12/2015.

 

Salta la gradualità della riduzione delle aliquote

Dalla lettura del testo emergono delle novità rispetto alla legislazione vigente, la quale – legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 – prevede che, scaduto il termine del 31 dicembre 2014, l'aliquota incentivante del 65% si abbasserebbe al 50% dal 1° gennaio 2015 per interventi su singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'aliquota scenderebbe al 36% dal 1° gennaio 2016 per interventi su singole unità immobiliari, e dal 1° luglio 2016 per quelli su parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto riguarda invece il bonus 50% per le ristrutturazioni, la legge n. 147/2013 prevede che l'aliquota si abbassi al 40% dal 2015 per tornare al 36% dal 1° gennaio 2016.
Il disegno di legge Stabilità 2015, invece, dispone che, scaduta il 31 dicembre 2015 la proroga delle aliquote del 65% e 50%, dal 1° gennaio 2016 si passa in modo brusco all'aliquota del 36% (in assenza di un'ulteriore proroga).
Nessuna riduzione graduale delle aliquote dunque, gradualità che è invece prevista nella legislazione vigente.
Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga dell'ecobonus 65% sarà quindi solo di sei mesi, e sono pertanto eliminati i sei mesi di aliquota al 50% (quelli dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016).

 

Interventi antisismici, no proroga del Bonus 65%

Per gli interventi antisismici degli edifici in zone 1 e 2 di pericolosità sismica, non è prevista alcuna proroga dell'aliquota 65%: dal 1° gennaio 2015 si abbasserà al 50% per poi scendere al 36% dal 2016.

 

Raddoppia dal 4 all'8% la ritenuta sui bonifici

Un'altra importante novità prevista nella bozza della legge di stabilità 2015 è l'innalzamento, dal 4% all'8% a partire dal 1° gennaio 2015, della ritenuta d'acconto sui bonifici pagati dal proprietario dell'immobile alle imprese che hanno realizzato i lavori agevolati con le detrazioni del 65% e del 50%.

 

DETRAZIONE IRPEF

La detrazione Irpef del 50% si applica all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015. Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.


Importo detraibile

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

 

I quesiti più frequenti

D. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
R. Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

D. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
R. Se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia, non esistono motivi ostativi ai fini della fruizione della detrazione.

D. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta?
R. Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), quando si effettua il pagamento con bonifico bancario si applica l’art. 25 del Dl 78/2010, che prevede l’obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta dell’8% (4% fino al 31 dicembre 2014).

D. Ho acquistato un box pertinenziale, per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
R. Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.

D. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
R. Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

D. E’ previsto un lasso temporale dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
R. La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2015. La legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. 

D. Posso usufruire della detrazione al 50% anche se non ho ancora fatto il rogito?
R. Sì, può usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili se: a) ha stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”) e lo ha registrato all’Agenzia delle Entrate b) è stato immesso nel possesso dell’immobile c) esegue gli interventi a proprie spese.

D. Posso usufruire del “bonus mobili” pagando a rate tramite un finanziamento?
R. Sì, può accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento. In questo caso è necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

D. Nel 2013 ho acquistato dei mobili. Il pagamento a rate tramite una finanziaria avviene tra il 2013 e il 2014. Posso detrarre l’intera spesa già nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013)?
R. Sì, perché l'anno in cui è stata sostenuta la spesa è l'anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore (circolare n. 11/2014, punto 4.4).

D. Per usufruire del “Bonus mobili” posso pagare con carta pago-bancomat o solo con carta di credito?
R. Sì, per usufruire dell’agevolazione fiscale “Bonus mobili” è ammesso il pagamento anche con pago-bancomat. Oltre al bonifico bancario o postale, è previsto infatti l'uso di carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circolare n. 29/E del 18/9/2013 - paragrafo 3.6).

D. Ho installato un impianto di allarme nella mia abitazione. Posso beneficiare del bonus mobili?
R. No. L’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. La circolare n. 29/2013 ha chiarito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all’art. 16 bis TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi.

D. L'acquisto di mobili per la cucina e il bagno, in seguito a una ristrutturazione, prevede il pagamento dell'Iva al 10 o al 22%?
R. L’aliquota Iva da applicare, in caso di acquisto di mobili, rimane quella ordinaria (22%).

 

Detrazioni fiscali

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